IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza: Visto: 1) l'appello proposto dall'Inadel in data 24 novembre 1987 avverso la sentenza del pretore di Matera del 13 aprile 1987; 2) la sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 26 aprile 1988 confermativa di quella del pretore; Vista la sentenza della Corte di cassazione in data 10 luglio 1991 che, annullando quella del tribunale di Matera, ha rimesso la decisione sull'appello, affermando il principio cui deve attenersi, a questo tribunale in merito all'indennita' di buonuscita che non spetterebbe alla Montecarlo Filomena in quanto alla data del 6 ottobre 1967, quale ex dipendente dell'ONMI, aveva optato per la CPDEL a fine della pensione; Vista la questione di incostituzionalita' sollevata dalla Montecarlo Filomena nella memoria difensiva depositata l'8 maggio 1993 in conformita' con quanto gia' dedotto dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre 1992 che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1967, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale dell'ONMI nella parte in cui esclude il diritto alla indennita' di buonuscita per il periodo di servizio prestato dal dipendente della detta opera per gli ex dipendenti che avevano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla CPDEL, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 28, secondo comma, della Costituzione, poiche' solo tali dipendenti - a differenza dei colleghi che non avevano manifestato tale opzione restando iscritti all'INPS - venivano esclusi dall'indennita' di buonuscita; Ritenuta che nei termini sopra indicati la questione di incostituzionalita' non appare manifestamente infondata e certamente rilevante ai fini della decisione;